Legge 30 luglio 2002, n. 189
"Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo"
(pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 - Suppl. ord.)
____________________
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Art. 1.
(Cooperazione con Stati
stranieri)
1. Al fine di favorire le elargizioni in
favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo
13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: «organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS),» sono inserite le seguenti: «delle
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni,
comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE)»;
b)
all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: «a favore
delle ONLUS» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonchè le iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed
enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all’OCSE;».
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei
programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo
umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all’Unione europea, con
esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche
della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi
migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti
nell’immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento
della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonchè in
materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della
normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si può procedere alla revisione dei
programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli
Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a
prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini
espulsi.
Art. 2.
(Comitato per il coordinamento
e il
monitoraggio)
1. Al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998», dopo
l’articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – (Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio) – 1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato
«Comitato».
2. Il Comitato è presieduto dal
Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro
delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri
interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a
quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome.
3. Per
l’istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo
tecnico di lavoro presso il Ministero dell’interno, composto dai rappresentanti
dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunità, per il
coordinamento delle politiche comunitarie, per l’innovazione e le tecnologie, e
dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, delle attività
produttive, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle
politiche sociali, della difesa, dell’economia e delle finanze, della salute,
delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle
comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel
mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in
relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche
rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all’attuazione
delle disposizioni del presente testo unico, nonchè degli enti e delle
associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro di cui all’articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno e con
il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di
coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri».
Art. 3.
(Politiche migratorie)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «ogni
tre anni» sono inserite le seguenti: «salva la necessità di un termine più
breve».
2. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 3, il comma 4 è sostituito dal
seguente:
«4. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentiti il Comitato di cui all’articolo 2-bis, comma 2, la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente
definite, entro il termine del 30 novembre dell’anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel
documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e
delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi
dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, ulteriori decreti possono
essere emanati durante l’anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno
per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del
Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente».
Art. 4.
(Ingresso nel territorio dello
Stato)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 4, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Il visto di
ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non
superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici
accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente
al rilascio del visto di ingresso l’autorità diplomatica o consolare italiana
consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile
o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e
i doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per
procedere al rilascio del visto, l’autorità diplomatica o consolare comunica il
diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o
di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le
domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e
39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false
attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre
alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda. Per lo
straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del
reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all’autorità
di frontiera»;
b) al
comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Non è ammesso in Italia lo
straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per
l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti
condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati
inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina
dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori
da impiegare in attività illecite».
Art. 5.
(Permesso di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 5 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le
parole: «permesso di soggiorno rilasciati», sono inserite le seguenti: «, e in
corso di validità,»;
b) dopo
il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Lo straniero che richiede il permesso
di soggiorno è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici»;
c)
al comma 3, alinea, dopo le parole: «La durata del permesso di soggiorno»
sono inserite le seguenti: «non rilasciato per motivi di lavoro»;
d) al
comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
e) dopo il comma
3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di
lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di
soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non
può superare:
a) in
relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di
nove mesi;
b) in
relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata
di un anno;
c) in relazione ad
un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due
anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere
venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può
essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso
pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo
provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso
è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del
presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di
soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei
requisiti previsti dall’articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di
soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due
anni.
3-quinquies. La
rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di
ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4, ovvero
il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell’articolo 26,
ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell’interno e all’INPS
per l’inserimento nell’archivio previsto dal comma 9 dell’articolo 22 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data
al Ministero dell’interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare
di cui all’articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione.
3-sexies.
Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, la durata
del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni»;
f) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4. Il rinnovo del
permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in
cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma
3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla
lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti
casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e
delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i
diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di
attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a
quella stabilita con rilascio
iniziale»;
g) dopo il
comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Lo
straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a
rilievi
fotodattiloscopici»;
h)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8.
Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono
rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie in
attuazione dell’Azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16
dicembre 1996, riguardante l’adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno»;
i) dopo il
comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis.
Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso
di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di
ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di
soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei
anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a
querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il
fatto è commesso da un pubblico ufficiale».
Art. 6.
(Contratto di soggiorno per
lavoro
subordinato)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, dopo l’articolo 5 è inserito il
seguente:
«Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato) – 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato
fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia
e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione
europea o apolide,
contiene:
a) la
garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il
lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi
di edilizia residenziale pubblica;
b)
l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio
per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il
rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le
dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per
lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall’articolo 22 presso lo
sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede
legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo
le modalità previste nel regolamento di attuazione».
2. Con il regolamento di cui all’articolo 34, comma
1, si procede all’attuazione e all’integrazione delle disposizioni recate
dall’articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con
particolare riferimento all’assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma
1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali
condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Art. 7.
(Facoltà inerenti il
soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 6, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le
parole: «prima della sua scadenza,» sono inserite le seguenti: «e previa stipula
del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della
certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo
26,»;
b) al
comma 4, le parole: «può essere sottoposto a rilievi segnaletici» sono
sostituite dalle seguenti: «è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e
segnaletici».
Art. 8.
(Sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di
comunicazione dell’ospitante e del datore di lavoro)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in
fine, il seguente:
«2-bis. Le violazioni delle disposizioni di
cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro».
Art. 9.
(Carta di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 9, comma 1, le parole: «cinque
anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
Art. 10.
(Coordinamento dei controlli di
frontiera)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
«1-bis. Il Ministro dell’interno, sentito, ove
necessario, il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, emana le
misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera
marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell’interno promuove altresì
apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia
di controlli sull’immigrazione e le autorità europee competenti in materia di
controlli sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di Schengen, ratificato ai
sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388».
Art. 11.
(Disposizioni contro le
immigrazioni
clandestine)
1. All’articolo 12 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del
presente testo unico compie atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio
dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale
in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
15.000 euro per ogni
persona»;
b) il comma
3 è sostituito dal seguente:
«3. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche
indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a
procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da
quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa
pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra
loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente
ottenuti»;
c) dopo il
comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le
pene di cui al comma 3 sono aumentate
se:
a) il fatto
riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di
cinque o più persone;
b) per
procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a
pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c) per procurare
l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento
inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono
compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque
allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare
in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena
della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni
persona.
3-quater. Le circostanze
attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento
conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai
commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti
dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione
dei fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per
la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei
delitti.
3-sexies.
All’articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: “609-octies
del codice penale“ sono inserite le seguenti: “nonchè dall’articolo 12,
commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,“»;
d) dopo il comma 9,
sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. La nave
italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona
contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o
coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad
ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento
della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un
porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina
militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa
nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al
comma 9-bis.
9-quater.
I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori
delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare,
anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla
legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la
nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti
di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalità di intervento
delle navi della Marina militare nonchè quelle di raccordo con le attività
svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto
interministeriale dei Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi
9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo».
Art. 12.
(Espulsione
amministrativa)
1. All’articolo 13 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. L’espulsione è
disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se
sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo
straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia
cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il
nulla osta all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di
inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della
responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per
reati connessi, e all’interesse della persona offesa. In tal caso l’esecuzione
del provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria comunica la
cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,
provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si
intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro quindici
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione
sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del
trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell’articolo
14»;
b) dopo il comma
3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel caso
di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all’atto
della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o
che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai
sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al
comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura
della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice,
con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l’estinzione della
misura, decide sul rilascio del nulla osta all’esecuzione dell’espulsione. Il
provvedimento è immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3,
3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta
espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la
confisca delle cose indicate nel secondo comma dell’articolo 240 del codice
penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,
13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso
rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal
comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del
reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l’articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato
scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia
cautelare, quest’ultima è ripristinata a norma dell’articolo 307 del codice di
procedura penale.
3-sexies.
Il nulla osta all’espulsione non può essere concesso qualora si proceda per
uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, nonchè dall’articolo 12 del presente testo
unico»;
c) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4. L’espulsione è
sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma
5»;
d) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. Nei confronti
dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il
permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è
stato chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
l’accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto
rilevi il concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del
provvedimento»;
e) il
comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Avverso
il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al
tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che ha
disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del
provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o
rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso,
entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al
presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato
anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel
Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a certificarne l’autenticità e ne curano l’inoltro
all’autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte
di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
avanti all’autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è
assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchè, ove necessario, da un
interprete»;
f) i
commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il
comma 13 è sostituito dai seguenti:
«13. Lo straniero espulso non può rientrare
nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l’arresto da
sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione
disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che,
già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto
reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e
13-bis è sempre consentito l’arresto in flagranza dell’autore del fatto
e, nell’ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni
caso contro l’autore del fatto si procede con rito direttissimo»;
h) il comma 14 è
sostituito dal seguente:
«14. Salvo che sia
diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di
dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve,
in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva
condotta tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia».
Art. 13.
(Esecuzione
dell’espulsione)
1. All’articolo 14 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. La convalida
comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni.
Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione
di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta
del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima
di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al
giudice»;
b) dopo il
comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis.
Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di
permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver
eseguito l’espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è
dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze penali
della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza
giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione
dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con
l’arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi
del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente
testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a
quattro anni.
5-quinquies.
Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio
l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di
assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore può disporre i
provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».
2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza
temporanea e assistenza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39
milioni di euro per l’anno 2002, 24,79 milioni di euro per l’anno 2003 e 24,79
milioni di euro per l’anno 2004.
Art. 14.
(Ulteriori disposizioni per
l’esecuzione
dell’espulsione)
1. All’articolo 15 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
«1-bis. Della emissione del provvedimento di
custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva
nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data
tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al
fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in
presenza dei requisiti di legge, l’esecuzione della espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di
detenzione».
2. La rubrica dell’articolo 15 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituita dalla
seguente: «Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per
l’esecuzione dell’espulsione».
Art. 15.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione)
1. L’articolo 16 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal
seguente:
«Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione) – 1. Il giudice, nel pronunciare
sentenza di condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei
confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell’articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva
entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la
sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163 del codice penale
nè le cause ostative indicate nell’articolo 14, comma 1, del presente testo
unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione per un
periodo non inferiore a cinque anni.
2. L’espulsione di cui al comma 1
è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le
modalità di cui all’articolo 13, comma 4.
3. L’espulsione di cui al comma 1 non può
essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti
dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del
comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dall’articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal
giudice competente.
5. Nei
confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle
situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena
detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l’espulsione.
Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più
delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo
unico.
6. Competente a
disporre l’espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che
decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli
organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto
di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni,
può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale
decide nel termine di venti giorni.
7. L’esecuzione del decreto di espulsione
di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o
della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di
detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti
di viaggio. L’espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di
detenzione dello straniero con la modalità dell’accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del
termine di dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione di cui al comma 5, sempre
che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato.
In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione
della pena.
9.
L’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non
si applica ai casi di cui all’articolo 19».
Art. 16.
(Diritto di difesa)
1. All’articolo 17, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: «Lo
straniero» sono inserite le seguenti: «parte offesa ovvero» e dopo la parola:
«richiesta» sono inserite le seguenti: «della parte offesa o».
Art. 17.
(Determinazione dei flussi di
ingresso)
1. All’articolo 21 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: «Nello stabilire le quote i decreti
prevedono restrizioni numeriche all’ingresso di lavoratori di Stati che non
collaborano adeguatamente nel contrasto all’immigrazione clandestina o nella
riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio»;
b) al
comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «quote riservate» sono inserite le
seguenti: «ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei
genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi
non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le
qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonchè»;
c) dopo il comma 4
sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il decreto annuale ed i decreti
infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva
richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza,
elaborati dall’anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione
prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e
private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono
trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati
extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni
previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto
alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo».
Art. 18.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato e lavoro autonomo)
1. L’articolo 22 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal
seguente:
«Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo
determinato e indeterminato) – 1. In ogni provincia è istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per
l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia
un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente all’estero deve presentare allo sportello unico per
l’immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede
legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione
lavorativa:
a) richiesta
nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea
documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il
lavoratore straniero;
c) la proposta di
contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di
ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione
di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di
lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza
diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle
lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più
persone iscritte nelle liste di cui all’articolo 21, comma 5, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per
l’immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per
l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o
sede legale. Il centro per l’impiego provvede a diffondere le offerte per via
telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con
ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi
venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di
lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro
trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero
le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine
sia decorso senza che il centro per l’impiego abbia fornito riscontro, lo
sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l’immigrazione,
nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della
richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al
comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla
fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 21, e, a richiesta del datore di
lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato
ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del
rilascio.
6. Gli uffici
consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo
gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del
codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l’immigrazione. Entro otto
giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di
soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest’ultimo, trasmesso in copia
all’autorità consolare competente ed al centro per l’impiego
competente.
7. Il datore
di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l’immigrazione
qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è
punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l’accertamento e
l’irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall’articolo 23,
ai fini dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano
presso lo Stato di origine o di stabile residenza del
lavoratore.
9. Le questure
forniscono all’INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il
permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l’accesso al
lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai
sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l’INPS, sulla base delle
informazioni ricevute, costituisce un “Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari“, da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio
delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni
interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura
delle questure, all’ufficio finanziario competente che provvede all’attribuzione
del codice fiscale.
10. Lo
sportello unico per l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le
classificazioni adottate nei decreti di cui all’articolo 3, comma
4.
11. La perdita del
posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al
lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il
lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere
iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento
di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l’impiego,
anche ai fini dell’iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di
collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari.
12. Il
datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi
del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso
sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,
revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con
l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori
stagionali dall’articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale
maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla
normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in
deroga al requisito contributivo minimo previsto dall’articolo 1, comma 20,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di
patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di
lavoro in Italia.
15. I
lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di
titoli di formazione professionale acquisiti all’estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la
commissione centrale per l’impiego, dispone condizioni e modalità di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di
formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della
Repubblica.
16. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti
e delle relative norme di attuazione».
2. All’articolo 26, comma 5, del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo
straniero la certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma
3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo».
Art. 19.
(Titoli di prelazione)
1. L’articolo 23 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal
seguente:
«Art. 23. - (Titoli di prelazione) – 1.
Nell’ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle
province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e realizzati anche in
collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali,
organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori,
nonchè organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori
stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese,
enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni,
possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei
Paesi di origine.
2. L’attività di cui al comma 1 è
finalizzata:
a) all’inserimento
lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello
Stato;
b)
all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano all’interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo
delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di
origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle
attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le
attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all’articolo 22,
commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del
presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione
del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori
autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1».
Art. 20.
(Lavoro stagionale)
1. L’articolo 24 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal
seguente:
«Art. 24. - (Lavoro stagionale) – 1. Il datore
di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le
associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno
straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per
l’immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell’articolo 22. Nei casi
in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le
associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la
richiesta, redatta secondo le modalità previste dall’articolo 22, deve essere
immediatamente comunicata al centro per l’impiego competente, che verifica nel
termine di cinque giorni l’eventuale disponibilità di lavoratori italiani o
comunitari a ricoprire l’impiego stagionale offerto. Si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per
l’immigrazione rilascia comunque l’autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1
e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di
lavoro.
3.
L’autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo
di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto,
anche con ri-
ferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da
svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove
abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia
rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di
precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto
regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il
permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le
condizioni.
5. Le
commissioni regionali tripartite, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire l’accesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori
italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della
manodopera, nonchè eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
l’attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative
all’accoglienza.
6. Il
datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito
ai sensi dell’articolo 22, comma 12».
Art. 21.
(Ingresso e soggiorno per lavoro
autonomo)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 26, dopo il comma 7, è aggiunto,
in fine, il seguente:
«7-bis. La condanna con provvedimento
irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III,
Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473
e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato
allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica».
Art. 22.
(Attività sportive)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo la
lettera r) è aggiunta la
seguente:
«r-bis)
infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e
private;»;
b) dopo il
comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e
del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale
d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo
professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive
nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre
all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica
anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili».
Art. 23.
(Ricongiungimento
familiare)
1. All’articolo 29 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma
1:
1) dopo la lettera b) è inserita la
seguente:
«b-bis)
figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere
al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti
invalidità totale»;
2) alla lettera c), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora non abbiano altri figli nel
Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora
gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati
gravi motivi di salute»;
3) la lettera d) è
abrogata;
b) i commi
7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«7. La
domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta
documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la
minore età, autenticata dall’autorità consolare italiana, è presentata allo
sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia
copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. L’ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la
questura competente, l’esistenza dei requisiti di cui al presente articolo,
emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla
osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla
richiesta del nulla osta, l’interessato può ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi
previsti dal comma 5».
Art. 24.
(Permesso di soggiorno
per motivi
familiari)
1. All’articolo 30 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle parole:
«In caso di separazione», sono inserite le seguenti: «In caso di morte del
familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e».
Art. 25.
(Minori affidati al compimento
della maggiore
età)
1. All’articolo 32 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti:
«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al
comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero
di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, semprechè
non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
all’articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e
civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale
e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L’ente gestore dei
progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del
compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis,
che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che
ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un
alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa
retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è
in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di
soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione
dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all’articolo 3,
comma 4».
Art. 26.
(Accesso ai corsi delle
università)
1. Il comma 5 dell’articolo 39 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal
seguente:
«5. È comunque consentito l’accesso ai corsi
universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonchè agli stranieri, ovunque residenti, che sono
titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole
straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di
intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di
studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per
studio».
Art. 27.
(Centri di accoglienza e
accesso
all’abitazione)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1,
l’ultimo periodo è soppresso;
b) dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L’accesso alle misure di integrazione
sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell’Unione europea
che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in
Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in
materia»;
c) il comma
5 è abrogato;
d) il
comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli stranieri titolari di carta di
soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di
soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di
parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte
da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione».
Art. 28.
(Aggiornamenti
normativi)
1. Nel testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio
periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite
dalle seguenti: «prefettura-ufficio territoriale del Governo» e le parole: «il
pretore» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale in composizione
monocratica».
2. All’articolo 25 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il primo periodo del comma 5 è
sostituito dal seguente: «Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dell’articolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi all’istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza».
3. All’articolo 26
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nel comma 3,
le parole da: «o di corrispondente garanzia» fino alla fine del comma sono
soppresse.
Art. 29.
(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme
sull’ingresso e sul soggiorno dello straniero)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 30, dopo il comma 1, è inserito
il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di
cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia
accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal
matrimonio sia nata prole».
Art. 30.
(Misure di potenziamento delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari)
1. Al fine di provvedere alle
straordinarie esigenze di servizio connesse con l’attuazione delle misure
previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del
Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di
assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dell’Amministrazione
centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel
limite complessivo di ottanta unità, anche in deroga ai limiti del contingente
di cui all’articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse
esigenze il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi
di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all’articolo 153,
secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale sono destinate a svolgere
mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi all’estero. Nelle medesime
sedi un corrispondente numero di unità di personale di ruolo appartenente alle
aree funzionali è conseguentemente adibito all’espletamento di funzioni
istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonchè di rilascio dei visti
di ingresso.
2. Per l’assunzione del personale di cui
al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui
all’articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18
del 1967.
Capo
II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI
ASILO
Art. 31.
(Permesso di soggiorno
per i richiedenti
asilo)
1. L’ultimo periodo del comma 5
dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal
seguente: «Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le
ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su
richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione
della procedura di riconoscimento».
Art. 32.
(Procedura
semplificata)
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, il
comma 7 è abrogato;
b) dopo
l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) – 1. Il
richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda
di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo
strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza
nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, nei seguenti
casi:
a) per
verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in
possesso dei documenti di viaggio o d’identità, oppure abbia, al suo arrivo
nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
b) per
verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali
elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza
del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel
territorio dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere
disposto nei seguenti
casi:
a) a seguito
della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato
per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o,
comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b) a
seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero
già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui
al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2,
lettera a), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di
apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le
caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli
atti adottati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(ACNUR), dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea. Nei centri di
identificazione sarà comunque consentito l’accesso ai rappresentanti dell’ACNUR.
L’accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di
tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal
Ministero dell’interno.
4. Per il trattenimento di cui al
comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all’articolo 14 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei
centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà
comunque consentito l’accesso ai rappresentanti dell’ACNUR. L’accesso sarà
altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei
rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero
dell’interno.
5. Allo
scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all’articolo
1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è
concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura
stessa.
Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) – 1.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo
1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della
istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità
di cui ai commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta
di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’articolo 1-bis,
comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la
richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero
interessato in uno dei centri di identificazione di cui all’articolo 1-bis,
comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede
alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici
giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all’audizione. La
decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’articolo 1-bis,
comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la
richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero
interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all’articolo 14
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove
già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in
composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori
trenta giorni per consentire l’espletamento della procedura di cui al presente
articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede
alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici
giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all’audizione. La
decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
4. L’allontanamento non autorizzato dai
centri di cui all’articolo 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla
domanda.
5. Lo Stato
italiano è competente all’esame delle domande di riconoscimento dello
status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo
consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della
legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. La commissione territoriale, integrata
da un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede,
entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente
motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento in uno dei centri di
identificazione di cui all’articolo 1-bis, comma 3. La richiesta va
presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione
della decisione. L’eventuale ricorso avverso la decisione della commissione
territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica
territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall’estero tramite le
rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia
chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio
nazionale fino all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è
immediatamente esecutiva.
Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) –
1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il
regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le
commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell’interno, sono
presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un
funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell’ente territoriale
designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un
rappresentante dell’ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un
componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta
del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato prevista dall’articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un
funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a
tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari
afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre
di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di
provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità,
prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari
afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da
personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La
partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle
commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di
qualunque natura.
2. Entro due giorni dal
ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento
dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all’audizione.
La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento dell’audizione,
ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del
colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate
con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente,
unitamente all’informazione sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste
dall’articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Nell’esaminare la domanda di asilo le
commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui all’articolo 5,
comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria e, in particolare,
dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848.
5.
Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al
tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi
dell’articolo 1-ter, comma 6.
Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il
diritto di asilo) – 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato prevista dall’articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è
trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito
denominata “Commissione nazionale“, nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell’interno e degli
affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un
dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un
funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera
prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle
riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell’ACNUR. Ciascuna
amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove
necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha
compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di
formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di
raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e
cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui all’articolo
1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della
Commissione nazionale e di quelle territoriali.
Art. 1-sexies. - (Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati) – 1. Gli enti locali che prestano servizi
finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e
degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono
accogliere nell’ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi
di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli
1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell’interno, con
proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei
limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies, al sostegno
finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non
superiore all’80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa
territoriale.
3. In fase
di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
a)
stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di
contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le
modalità per la sua eventuale revoca;
b)
assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo
1-septies, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come
previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei
limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo 1-septies,
le modalità e la misura dell’erogazione di un contributo economico di prima
assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti
dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non è accolto nell’ambito dei
servizi di accoglienza di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il
sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con
permesso umanitario di cui all’articolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza
territoriali, il Ministero dell’interno attiva, sentiti l’Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e l’ACNUR, un servizio centrale di informazione,
promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che
prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è
affidato, con apposita convenzione, all’ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al
comma 4 provvede a:
a) monitorare la
presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri
con permesso umanitario;
b) creare
una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei
richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la
diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire
assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di
cui al comma 1;
e) promuovere e
attuare, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio
attraverso l’Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi,
nazionali o internazionali, a carattere umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del
servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all’articolo 1-septies.
Art. 1-septies. -
(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo) – 1. Ai fini del
finanziamento delle attività e degli interventi di cui all’articolo
1-sexies, presso il Ministero dell’interno, è istituito il Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, la cui dotazione è costituita
da:
a) le risorse
iscritte nell’unità previsionale di base 4.1.2.5 “Immigrati, profughi e
rifugiati“ – capitolo 2359 – dello stato di previsione del Ministero
dell’interno per l’anno 2002, già destinate agli interventi di cui all’articolo
1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b) le
assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già
attribuite all’Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
al Fondo di rotazione del Ministero dell’economia e delle
finanze;
c) i contributi e
le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche
internazionali, e da altri organismi dell’Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere
b) e c), sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
2. Per la costruzione di nuovi centri di
identificazione è autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di
euro per l’anno 2003.
Art. 33.
(Dichiarazione di emersione di
lavoro
irregolare)
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie
dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di
assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap
che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante
presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente
articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie
spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro
dell’ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del
presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione
contiene a pena di inammissibilità:
a) le generalità del
datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o,
comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
b)
l’indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori
occupati;
c) l’indicazione
della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l’indicazione
della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di
emersione sono
allegati:
a) attestato
di pagamento di un contributo forfettario, pari all’importo trimestrale
corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia
di impegno a stipulare con il prestatore d’opera, nei termini di cui al comma 5,
il contratto di soggiorno previsto dall’articolo 5-bis del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall’articolo 6
della presente legge;
c) certificazione
medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui
assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta
qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura – ufficio territoriale del
Governo competente per territorio verifica l’ammissibilità e la ricevibilità
della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi
all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno,
dandone comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo, che
assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato
la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la
denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla
comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la prefettura – ufficio territoriale del Governo
invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle
forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di
soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di
soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell’organo competente
della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione
contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti
comporta l’archiviazione del relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5,
non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro
e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge, in relazione all’occupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i
parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme
di cui al comma 3, lettera a), nonchè le modalità per la successiva
imputazione delle stesse sia per fare fronte all’organizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire
l’equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con
proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e
degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi
denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d’opera extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio
dello Stato; c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la
responsabilità dell’interessato, ovvero risultino destinatari dell’applicazione
di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono
impedimento all’espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la
sicurezza dello Stato.
8.
Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al
fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge,
è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca
più grave reato.
Capo
III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 34.
(Norme transitorie e
finali)
1. Entro sei mesi dalla data della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede,
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, all’emanazione delle norme di attuazione ed
integrazione della presente legge, nonchè alla revisione ed armonizzazione delle
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono
definite le modalità di funzionamento dello sportello unico per l’immigrazione
previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento le funzioni di cui agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere
svolte dalla direzione provinciale del lavoro.
2. Entro quattro mesi dalla data della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede,
con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed
integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull’immigrazione, sulla
condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti
finalità:
a) razionalizzare
l’impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le
amministrazioni pubbliche;
b)
assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al
riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni
pubbliche;
c) promuovere le
opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto dall’articolo 1-bis,
comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto
dall’articolo 32, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale
data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato
programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e
assistenza, accertato con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Comitato
di cui al comma 2 dell’articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall’articolo 2 della presente
legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre
l’alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all’articolo 40 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non
in regola con le disposizioni sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio dello
Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio
medesimo.
Art. 35.
(Istituzione della Direzione centrale
dell’immigrazione e della polizia delle frontiere)
1. È istituita, presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, la Direzione centrale
dell’immigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di
coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto
dell’immigrazione clandestina, nonchè delle attività demandate alle autorità di
pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla
suddetta Direzione centrale è preposto un prefetto, nell’ambito della dotazione
organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal
comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si
articola la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle
frontiere, nonchè la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 5 della
legge 1º aprile 1981, n. 121. Dall’istituzione della Direzione centrale,
che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
3. La denominazione della
Direzione centrale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera h), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398, è conseguentemente modificata in «Direzione centrale per la polizia
stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della
Polizia di Stato».
4. Eventuali
integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono
effettuate con la procedura di cui all’articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 36.
(Esperti della Polizia di
Stato)
1. Nell’ambito delle strategie
finalizzate alla prevenzione dell’immigrazione clandestina, il Ministero
dell’interno, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, può inviare presso
le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia
di Stato in qualità di esperti nominati secondo le procedure e le modalità
previste dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168 è
aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unità, riservate agli esperti
della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del
presente comma.
2. All’onere derivante dall’attuazione
del presente articolo, determinato nella misura di 778.817 euro per l’anno 2002
e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 37.
(Disposizioni relative al Comitato parlamentare
di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza
sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di
immigrazione)
1. Al Comitato parlamentare istituito
dall’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la
denominazione di «Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione
dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e
vigilanza in materia di immigrazione» sono altresì attribuiti compiti di
indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonchè
degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di
immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al
Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla
propria attività.
Art. 38.
(Norma finanziaria)
1. Dall’applicazione degli articoli 2,
5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
2. All’onere derivante dall’attuazione
dell’articolo 30, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per l’anno 2002, e in euro
3.031.517 per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
3. All’onere
derivante dall’attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e
32, valutato in 25,91 milioni di euro per l’anno 2002, 130,65 milioni di euro
per l’anno 2003, 125,62 milioni di euro per l’anno 2004 e 117,75 milioni di euro
a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
4. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.