REATO TRIBUTARIO E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
il contribuente che abbia commesso violazioni penali, ponendo in essere le fattispecie di cui alle disposizioni del Titolo II D. Lgs. 74/2000 e contestualmente delle violazioni amministrative, può essere contemporaneamente sottoposto a procedimento penale ed a procedimento amministrativo di accertamento o a processo tributario.
Quest’ultimi due procedimenti eventuale infatti "non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione", conformemente a quanto previsto dall’art. 20 Del D. Lgs. 74/2000.
L’ufficio competente può; dunque irrogare la sanzione amministrativa anche con riferimento ai fatti oggetto di notizia reato; tuttavia anche qualora a fronte di più violazioni tributarie venga irrogata un’unica sanzione amministrativa (cd. cumulo) è prevista la sospensione per la parte di questa relativa alle violazioni anche penalmente rilevanti.
Di conseguenza, se nel procedimento penale viene deliberata una sentenza di condanna, la sanzione amministrativa per la parte penale non produce effetto; diversamente, se il procedimento penale si conclude con il provvedimento di archiviazione (in sede di chiusura delle indagini preliminari) o una sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto, la sanzione amministrativa, o la parte di questa, rimasta finora sospesa diviene eseguibile.
I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui i suddetti provvedimento del Giudice penale vengono comunicati dalla cancelleria di quest’ultimo all’ufficio competente.
Dr.ssa Chiara Villa