Tribunale
di Napoli 3 giugno 2004
(omissis) …
Anzitutto,
va rilevato che l’art. 2456, comma 2, riconosce ai
creditori sociali insoddisfatti esclusivamente l’azione nei confronti dei soci e
dei liquidatori e non già nei confronti della società. A nulla importa, ai fini
dell’art. 2456, comma 2, che la società, originario debitore, non sopravviva al
proprio inadempimento, giacché il creditore sociale insoddisfatto può
soddisfarsi sul patrimonio della società anche se, in
vista dell’estinzione, esso sia stato interamente trasferito a terzi. Il diritto
che il creditore vanta sul patrimonio della società provoca l’inefficacia
relativa nei suoi confronti degli atti traslativi. Il creditore, potendo
aggredire il patrimonio del socio per il valore della quota, si soddisfa sul
patrimonio che era del debitore, e secondo la valutazione che di questo fu
legalmente stabilita al momento dell’estinzione nel bilancio finale di
liquidazione.
L’opinione
contrapposta si risolve in un’interpretatio abrogas: consentire l’esercizio dell’azione del
creditore insoddisfatto verso i soci ed il liquidatore solo dopo l’estinzione
della società, ed escludere tale estinzione finché sussista in qualsiasi credito
insoddisfatto, significa non applicare mai, di fatto,
In
sintesi: anche
dopo la formale cancellazione della società in presenza
dei rapporti non estinti, il creditore può esercitare le azioni contemplate dal
secondo comma dell’art. 2456. A
conforto della tesi vi è, oggi, l’art. 2495 c.c., nel testo riscritto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 benché esso no sia applicabile al caso in esame ratione temporis: il
secondo comma della norma stabilisce che, “ferma restando l’estinzione della
società”, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono
far valere i propri crediti nei confronti dei soci e nei confronti dei
liquidatori.
La
riforma del 2003, con la riformulazione della norma si è opposta
all’interpretazione correttiva proposta dalla giurisprudenza che, in caso di
sopravvenienze passive, ha sinora ritenuto che la cancellazione dal registro
delle imprese determini soltanto una “presunzione di estinzione”.
L’introduzione dell’inciso “ferma restando l’estinzione della società”
comporta che la sopravvenienza dei debiti non possa più metter in discussione la
definitiva ed irreversibile estinzione della società.
Sono
dunque due le categorie di
coobbligati, a seguito della cancellazione e della conseguente
estinzione della società: 1. i soci, nei limiti del
riparto di liquidazione: 2. i liquidatori, se
sia loro imputabile il mancato pagamento del credito.
L’unico
presupposto al quale è ancorata la proponibilità dell’azione prevista dall’art.
2456, comma 2, c.c. è l’avvenuta cancellazione della società dal registro delle
imprese.
(omissis)