1. - Con il primo motivo (violazione
1.1. - E' infondata la tesi in base alla quale il C., rivolgendo specificamente un unico sostanziale motivo d'appello contro la pronuncia con cui era stata accolta la domanda riconvenzionale diretta alla declaratoria d'acquisto della proprietà della particella di terreno contesa per usucapione, avrebbe implicitamente rinunciato ad impugnare la statuizione di rigetto della domanda principale di rivendicazione, con la conseguenza che la Corte salernitana, riformando sul punto la sentenza di primo grado, avrebbe violato il, dedotto dall'appellata, giudicato interno formatosi su tale parte della controversia.
Occorre premettere che il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto
Dagli atti - ai quali è possibile accedere, essendo denunciato un vizio in procedendo - risulta che la sentenza di primo grado, avendo dichiarato la fondatezza della domanda riconvenzionale della S.T. di declaratoria dell'intervenuta usucapione decennale ex
L'atto di appello non solo contiene, nelle conclusioni, la richiesta di accoglimento della domanda di rivendicazione avanzata con il libello introduttivo; ma si articola in due motivi di gravame: e mentre il secondo di essi (rubricato "errata interpretazione
Ora, attesa l'incompatibilità dei due diritti addotti dalle parti (cfr. Cass., Sez. 2^, 15 aprile 1987, n. 3724), è da ritenere che la censura svolta con il primo mezzo di gravame, da leggere in connessione con le conclusioni dell'atto di appello, sia rivolta, specificamente, non solo contro l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, ma anche contro il rigetto della domanda principale di rivendicazione, e indichi le ragioni concrete per la richiesta di riesame del rigetto di quest'ultima domanda, con un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata.
2. - Il secondo mezzo è rubricato "violazione degli
2.1. - Il motivo è fondato, nei termini e nei limiti di seguito precisati.
Esso investe due problemi: la sorte della donazione dispositiva di beni altrui; l'idoneità della donazione di cosa altrui a rappresentare titolo per il perfezionamento di un acquisto a non domino a norma
In ordine alla prima questione, nella giurisprudenza di questa Corte si confrontano due indirizzi.
Secondo un primo orientamento, la donazione di un bene non esistente nel patrimonio del disponente è nulla. La donazione di beni altrui - afferma Cass., Sez. 2^, 20 dicembre 1985, n. 6544 - "non genera a carico di costui alcun obbligo poichè, giusta la consolidata interpretazione
Secondo un altro, più recente orientamento, la donazione traslativa di beni che le parti considerano di proprietà del donante, ma che in realtà appartengono a terzi, non è nulla, ma semplicemente inefficace, sia per la ristretta portata letterale
Il Collegio intende dare continuità - sotto il profilo della sorte della donazione dispositiva di beni altrui - al primo indirizzo. E ciò per le seguenti ragioni.
Sebbene la nullità della donazione con cui il donante dispone di un diritto altrui, intendendo produrre un effetto traslativo immediato, non sia espressamente comminata da alcuna norma, la conclusione si ricava dalla disciplina complessiva della donazione.
Inoltre, mentre i principi generali sanciscono la validità tanto dell'atto su cosa futura, quanto dell'atto sul patrimonio altrui, il microsistema della donazione, al fine di inibire liberalità anticipate, reca un principio settoriale di tenore diverso, prevedendo,
Se la donazione dispositiva di bene altrui è da considerare nulla, nondimeno, ai fini della soluzione, in favore del terzo di buona fede, del conflitto di interessi che lo oppone al proprietario, essa può fungere da coelemento della fattispecie acquisitiva a titolo originario a norma
Difatti, la nullità della donazione di cosa altrui dipende, non da un vizio di struttura, ma esclusivamente - come è stato osservato in dottrina - da una ragione inerente alla funzione del negozio, ossia dalla altruità del bene donato rispetto al patrimonio del donante, altruità dalla quale, tuttavia, occorre prescindere allorchè si procede alla valutazione della idoneità del titolo, che si ha tutte le volte in cui l'effetto immediatamente attributivo è unicamente precluso dalla carenza di legittimazione traslativa dell'alienante.
In altri termini, la provenienza dell'attribuzione dal non legittimato, se intacca la validità della donazione (non consentendo ad essa, per questa sola ragione, di adempiere concretamente la funzione traslativa del tipo al quale appartiene), non inficia la sua astratta idoneità ad inserirsi in una più complessa fattispecie acquisitiva a non domino.
Va, pertanto, data continuità, in parte qua, alla citata sentenza di questa n. 1596 del 2001. Essa, pur muovendo da diverse premesse (l'inefficacia anzichè la nullità della donazione dispositiva di beni altrui), è pervenuta, superando il precedente rappresentato dalla sentenza n. 6544 del 1985 (ma ponendosi in continuità con Cass., Sez. 2^, 23 giugno 1967, n. 1532), alla conclusione - che il Collegio condivide - secondo cui tale negozio, quando conformato in termini di atto di alienazione, stante l'ignoranza delle parti circa l'alienità della res donata, è suscettibile di fungere da titulus adquirendi ai fini dell'usucapione abbreviata ai sensi
Ha errato, pertanto, la Corte d'appello a ritenere che l'atto di donazione del 15 settembre 1982 per notar Gentile, nullo in quanto proveniente a non domino, impedisse alla donataria, sussistendone gli altri requisiti (buona fede e trascrizione), l'acquisto del diritto per usucapione abbreviata decennale.
3. - Il terzo motivo (violazione degli
3.1. - Il motivo è fondato.
L'indagine diretta a stabilire se il possesso di un bene, per i suoi requisiti soggettivi ed oggettivi e per la sua durata, sia idoneo a determinare l'acquisto, da parte del possessore, della sua proprietà per usucapione, costituisce un accertamento di fatto, riservato come tale al giudice del merito e sottratto al sindacato di legittimità, ove si avvalga di una motivazione adeguata e coerente.
Nella specie la Corte di Salerno ha escluso l'idoneità, al fine predetto, del possesso addotto dalla odierna ricorrente, sulla base del rilievo che i testi escussi non avrebbero fornito la prova certa ed obiettiva del possesso, decennale o ventennale, del bene da parte della S.T., accertato solo ai fini dell'interdetto possessorio.
Senonchè, la motivazione al riguardo impiegata dalla Corte d'appello - che ha ribaltato la decisione alla quale era giunto il Tribunale - non da conto del contenuto delle deposizioni testimoniali raccolte, ma si limita ad esprimere un giudizio, approssimativo, di frammentarietà ed incertezza delle testimonianze.
In effetti, per come risulta dalle risultanze processuali puntualmente trascritte dalla ricorrente, i testi non si sono limitati a riferire che il confine tra i fondi prima del terremoto del 1980 era delimitato da una rete metallica e che tale recinzione fu tolta dalla S.T. e fu collocata lungo un fienile di proprietà del C., ma hanno anche evidenziato: che il fondo posseduto dalla S.T. arrivava fino al fienile ed era formato dall'intera particella (OMISSIS), oltre ad una porzione della particella (OMISSIS); che il fondo per cui è causa è sempre stato posseduto nella medesima dimensione dalla S.T., e prima di lei dalla madre e dalla nonna; ancora, che il fondo era originariamente coltivato dalla madre della S.T.. Il contenuto di tali deposizioni corrisponde inoltre ai risultati degli accertamenti che già erano stati svolti dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, nel giudizio possessorio, nel quale, stando alla sentenza conclusiva, è rimasto dimostrato che la S.T. "ebbe ad esercitare il possesso dell'orto dedotto in controversia negli ultimi tempi antecedenti alla condotta del C., dopo che, in precedenza, era stato esercitato dalla madre e dai nonni".
Ricorre, pertanto, il lamentato vizio di insufficiente motivazione, perchè dall'esame del ragionamento svolto dalla Corte d'appello emergono l'obliterazione di elementi che avrebbero potuto portare ad una diversa decisione e l'obiettiva deficienza del procedimento logico posto a base della impugnata decisione.
4. - La sentenza impugnata è cassata.
Il giudice del rinvio - che si designa nella Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione - provvederà ad un nuovo esame della causa facendo applicazione del principio di diritto sub 2.1.
Al giudice del rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.